1. Introduzione
Con l’ordinanza n. 24719/2025, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di particolare rilievo nel diritto di famiglia: la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dal figlio naturale a seguito dell’assenza volontaria del padre.
La pronuncia conferma che il diritto alla bigenitorialità costituisce un diritto fondamentale della persona e che la sua violazione integra un illecito endofamiliare autonomamente risarcibile.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, attivo da anni nel settore del diritto di famiglia e della responsabilità civile, segue con attenzione tali sviluppi giurisprudenziali, offrendo assistenza qualificata nei casi di riconoscimento tardivo della paternità, mantenimento e risarcimento del danno endofamiliare.
2. Il caso concreto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una madre e dal figlio naturale, riconosciuto dal padre solo al compimento del ventesimo anno di età.
La Corte d’Appello aveva escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per assenza di prova e aveva liquidato il mancato mantenimento pregresso in misura inferiore a quella stabilita per il futuro.
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, stabilendo che:
i contributi di mantenimento sono dovuti sin dalla nascita del figlio; il danno non patrimoniale da privazione della figura paterna è provato in re ipsa, senza necessità di ulteriori dimostrazioni.
3. Il principio di diritto
La Suprema Corte ha dettato un chiaro principio interpretativo dell’art. 2059 c.c., secondo cui:
“La perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce di per sé un fatto noto, idoneo a dimostrare un’alterazione della vita del minore e a fondare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.”
In tal modo, la Cassazione ha bilanciato il generale onere probatorio sul danno non patrimoniale con la natura stessa dell’illecito endofamiliare, riconoscendo che la privazione della figura paterna incide inevitabilmente sullo sviluppo personale, emotivo e relazionale del figlio.
4. Il mantenimento e la quantificazione del danno patrimoniale
Sul piano economico, la Corte ha chiarito che il giudice di merito non può liquidare il mantenimento pregresso in misura inferiore a quello stabilito per il futuro, se non con congrua motivazione.
Ha quindi disposto il rinvio per la corretta quantificazione, ma ha confermato definitivamente il diritto di regresso della madre per le spese sostenute in luogo del padre inadempiente.
5. Il diritto alla bigenitorialità come diritto fondamentale
Il provvedimento in oggetto ribadisce che il diritto del figlio a crescere con entrambi i genitori costituisce un diritto inviolabile, riconosciuto dall’ordinamento italiano (art. 30 Cost.) e dalle fonti sovranazionali (art. 8 CEDU, art. 24 Carta di Nizza).
La sua lesione determina un illecito endofamiliare risarcibile anche senza ulteriori allegazioni, poiché l’assenza del genitore costituisce essa stessa la prova della violazione.
DANNO NON PATRIMONIALE: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ASSENZA GENITORIALE